Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia
Approvato con Deliberazione Consiliare n° 16 dd. 5/3/2001 e modificato con Deliberazioni Consiliari n° 63 dd. 16/9/2002, n° 41 dd. 8/6/2005, n° 10 dd. 23/1/2006 così come corretta dalla Deliberazione Giuntale n° 93 dd. 06/03/2006, e n. 5 dd. 26/1/2009.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Servizi educativi per la prima infanzia
1. I servizi per la prima infanzia del Comune di Trieste concorrono con le famiglie alla crescita e formazione dei bambini e delle bambine in età compresa fra i tre mesi ed i tre anni nella prospettiva di promuovere il diritto di ogni soggetto alla formazione e all’educazione a partire dai primi anni d’età, nel rispetto dell’identità individuale e della pluralità delle culture familiari, etniche e religiose, in una dimensione di ascolto e di reciprocità tra bambini/e e adulti.
2. Il Comune di Trieste, nel rispetto delle normative vigenti per i servizi socio-educativi a favore dei bambini/e di età inferiore ai tre anni, affianca e sostiene le famiglie nella cura ed educazione dei figli fin dai primi anni di età per mezzo dei nidi d’infanzia e dei servizi ad essi integrativi.
PARTE I
NIDI D’INFANZIA
Art. 2
Obiettivi
1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni concorrendo alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica della prima infanzia, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
2. Gli obiettivi e le caratteristiche del nido d'infanzia sono i seguenti:
- offrire ai bambini/e un luogo di formazione, di cura e di socializzazione volto a promuovere un armonico sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali in un contesto esterno a quello familiare attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure diverse da quelle parentali dotate di specifica competenza professionale;
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche al fine di facilitare l'accesso delle donne al mondo del lavoro in un contesto esterno a quello familiare consentendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, in un quadro di pari opportunità tra i sessi.
3. Il nido d'infanzia, in collaborazione con i competenti servizi comunali e con l’Azienda Sanitaria locale, svolge un'azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo in particolare il diritto all’inserimento dei bambini/e disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale.
CAPO I
ACCESSO AL NIDO D’INFANZIA
Art. 3
Requisiti per l’accoglimento
1. Per l’accoglimento dei bambini/e nei nidi d’infanzia comunali sono prescritti i seguenti requisiti:
- età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni
- residenza nel comune di Trieste.
Vengono equiparati ai residenti:
- i bambini e le bambine di fatto dimoranti nel Comune per documentabili ragioni di lavoro, studio o altro dei genitori qualora il comune di residenza sia al di fuori della provincia di Trieste;
- gli stranieri o apolidi di fatto dimoranti, con i genitori, nel Comune ed in possesso di regolare permesso di soggiorno.
- i residenti in altri comuni convenzionati con il Comune di Trieste nei limiti e con le modalità previste dalle convenzioni stesse fermo restando che possono essere sottoscritte convenzioni per favorire l’accesso di bambini/e residenti nei comuni viciniori solamente nel caso in cui sia completamente soddisfatta la domanda di servizio da parte dei residenti.
2. Eventuali menomazioni fisiche o psichiche, situazioni di disabilità, situazioni familiari o ambientali emarginanti e malattie dei familiari non possono costituire limite al diritto soggettivo del bambino o della bambina di accesso al servizio.
Art. 4
Domande per l’accoglimento
1. Le domande per l’accoglimento ai nidi d’infanzia, sottoscritte da uno dei genitori (o esercente la potestà dei genitori) del/la bambino/a, vengono presentate al Comune nel mese di febbraio di ogni anno secondo le modalità che verranno rese note con pubblico avviso. Possono essere presentate domande di accoglimento ai nidi d’infanzia non solo per i bambini già nati nel periodo stabilito per le iscrizioni ma anche per i bambini/e già concepiti alla stessa epoca, purché venga provata, attraverso la contestuale produzione di idonea documentazione, la sussistenza dello stato di gravidanza e sia altresì indicata la data presunta del parto che dovrà avvenire comunque entro il 31 maggio dello stesso anno. Il genitore dovrà in tal caso comunicare la nascita del bambino all’ufficio nidi tramite apposito modulo da far recapitare allo stesso entro il giorno 5 del mese di giugno.
2. Le domande presentate fuori termine saranno tenute in considerazione nel solo caso in cui le graduatorie risultino esaurite.
3. Nella domanda deve essere specificato il nido o i nidi per i quali si chiede l’iscrizione.
4. Chi presenta domanda di accesso agli asili nido, non può presentare contemporaneamente domanda di accesso ai servizi integrativi di cui al successivo art. 28, comma 2, lettera b) del presente Regolamento.
5. I bambini/e già frequentanti si intendono già iscritti/e negli anni scolastici successivi.
Art. 5
Graduatorie
1. Le graduatorie per l’accoglimento ai nidi d’infanzia, redatte secondo i criteri indicati nella tabella A, allegato parte integrante del presente provvedimento, vengono affisse all’albo del Servizio Infanzia del Comune e si intendono valide per tutto l’anno scolastico di riferimento.
2. Per l’ammissione ai nidi d’infanzia vengono redatte due distinte graduatorie, sulla base dell’età dei bambini/e al primo di settembre: una graduatoria “piccoli” per i bambini/e con meno di dodici mesi e una graduatoria “medio/grandi” per i bambini/e con più di dodici mesi.
3. Qualora nel corso di validità delle graduatorie, quella dei “medio/grandi” andasse ad esaurimento, la stessa verrà ripristinata attingendo dalla graduatoria “piccoli” i bambini/e che nel frattempo avranno raggiunto l’età prevista per l’inserimento nella graduatoria “medio/grandi”.
4. I punteggi vengono attribuiti sulla base delle notizie contenute nelle autocertificazioni e/o nelle documentazioni prodotte dagli interessati. L’Amministrazione provvederà a verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate secondo quanto stabilito dalle norme riguardanti la disciplina dell’autocertificazione.
5. A parità di punteggio, ha la precedenza il bambino o la bambina più grande di età e, qualora anche la data di nascita dovesse risultare essere la stessa, verrà sorteggiata una lettera dell’alfabeto a partire dalla quale verrà stabilito l’ordine di precedenza.
[5 bis. ABROGATO]
- 6. In via del tutto eccezionale potranno essere ammessi, con apposito provvedimento dirigenziale, bambini/e non inseriti/e nelle apposite graduatorie in casi di urgente, gravissima e documentabile necessità, anche in deroga alle disposizioni previste dal presente Regolamento.
Art. 6
Assegnazione dei posti
1. I posti disponibili sono assegnati secondo l’ordine stabilito dalle rispettive graduatorie. Il posto in uno specifico nido d’infanzia viene assegnato solo se la famiglia nella domanda lo ha espressamente richiesto.
Art. 6 bis
Accoglimento di più fratelli nei nidi comunali
1. Qualora la famiglia presenti domanda per un bambino che ha già un fratello al nido che frequenti anche nell'anno scolastico successivo, e chieda l'accoglimento solo nel nido del fratello, il bambino viene accolto, nel limite dei posti disponibili, con precedenza rispetto ai bambini inseriti in graduatoria e con decorrenza a partire dal 1° settembre, purché sia in possesso dei requisiti per l'accesso a quel nido.
Qualora non vi siano posti sufficienti per accogliere tutte le richieste, i bambini vengono accolti secondo l'ordine di punteggio previsto per l'inserimento in graduatoria e, in caso di parità di punteggio, secondo il criterio della maggiore età. In caso di impossibilità di accoglimento per mancanza di posti disponibili, i fratelli vengono inseriti in lista d'attesa con gli stessi criteri di cui sopra e con precedenza sui bambini inseriti in graduatoria, purché siano in possesso dei requisiti per l'accesso a quel nido.
2. In caso di domanda contestuale di accoglimento per due o più fratelli, al fine di evitare l'assegnazione a nidi diversi, vengono tenute in considerazione solo le opzioni effettuate per quei nidi per i quali tutti i fratelli possiedono i requisiti di accesso. Qualora, in base all'assegnazione dei punteggi e dei posti disponibili, un fratello dovesse risultare accolto in un nido comunale, viene accolto d'ufficio nello stesso nido anche l'altro/gli altri fratello/i, anche in soprannumero. La graduatoria verrà redatta in tal senso.
3. In presenza di eventuali rinunce alla frequenza nei nidi in cui è stato operato un accoglimento in soprannumero, non si provvede alla copertura del posto oltre al raggiungimento del numero di bambini previsti per quella struttura.
4. L’art. 5, comma 5 bis del vigente Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia di cui alla D.C. n. 16 dd. 5/3/2001 e successive modifiche ed integrazioni, esecutiva ai sensi di legge, e’ abrogato.
Art. 7
Comunicazione dell’accoglimento
1. Degli accoglimenti è data immediata comunicazione scritta alle famiglie interessate, mediante notifica e/o raccomandata con ricevuta di ritorno; le famiglie dovranno confermare l’accettazione del posto entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’accoglimento. La mancata conferma entro i cinque giorni stabiliti viene considerata rinuncia al servizio a tutti gli effetti e il nominativo del bambino/a depennato dalla graduatoria.
Art. 8
Dimissioni
1. I bambini/e vengono dimessi dal nido d’infanzia al compimento del 3° anno d’età.
2. I bambini/e che, nel corso dell’anno scolastico, compiono i tre anni dopo il 31 dicembre possono continuare a frequentare il nido d’infanzia fino alla chiusura estiva.
3. I bambini che compiono i tre anno entro il mese di marzo hanno titolo ad essere iscritti/e alla scuola materna comunale a decorrere dal primo giorno dopo le vacanze natalizie.
Art. 9
Trasferimenti
1. Di norma saranno concessi trasferimenti da un nido d’infanzia all’altro con l’inizio dell’anno scolastico. Le famiglie possono presentar domanda di trasferimento ad altro nido comunale o convenzionato prima dei termini fissati per la raccolta delle domande d’iscrizione per l’anno scolastico successivo.
CAPO II
FREQUENZA E RETTA
Art. 10
Assemblea di presentazione del servizio
1. Nell’ultima settimana di giugno viene convocata l’assemblea dei genitori dei nuovi accolti a settembre presso ogni struttura di nido per la presentazione del servizio.
2. Le famiglie degli accolti in corso d’anno saranno invitate ad un colloquio con il personale educativo del nido d’infanzia assegnato prima dell’inizio della frequenza del bambino/a.
Art. 11
Inizio della frequenza
1. Gli inserimenti a inizio anno scolastico non possono di norma protrarsi oltre il mese di settembre. Dopo la comunicazione di accettazione del posto al nido d’infanzia la famiglia, in accordo con il gruppo di operatori della struttura di appartenenza, fissa la data d’inizio dell’inserimento del bambino/a. A decorrere da tale termine il bambino/a viene considerato/a frequentante a tutti gli effetti.
2. In corso d’anno scolastico, l’inserimento del bambino/a inizia subito dopo l’accettazione del posto da parte della famiglia.
3. La mancata frequenza dalla data fissata per l’inizio dell’inserimento dovrà essere debitamente giustificata secondo quanto disposto dal successivo articolo 14.
Art. 12
Contribuzione
1. I nidi d’infanzia sono soggetti a contribuzione da parte delle famiglie che vi provvedono con il pagamento di una retta mensile.
2. L’ammontare della retta viene deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Gestione, secondo fasce di ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), con l’obbligatoria previsione di una fascia di esenzione totale. All’inizio della frequenza e all’inizio di ogni anno scolastico viene fissata per ciascun bambino e per tutto l’anno scolastico la retta mensile secondo la corrispondente fascia di ISEE di ciascuna famiglia, fatta salva la possibilità da parte delle famiglie di richiedere una variazione in concomitanza con l’aggiornamento del proprio ISEE.
3. Il Consiglio Comunale può prevedere rette diversificate in funzione dell’orario di permanenza al nido. Le famiglie dovranno indicare la fascia d’orario prescelta nel modulo di iscrizione e in corso d’anno potranno richiedere al massimo due variazioni rispetto all’orario prescelto in sede di iscrizione. In questo caso il diverso ammontare della retta decorrerà dal mese successivo alla richiesta.
Art. 13
Pagamento della retta
1. La retta è dovuta dal primo giorno di frequenza.
2. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio mediante pagamento di una retta mensile il cui ammontare è riferito per il 40% al contributo per la gestione e per il rimanente 60% al contributo per la frequenza. Detto contributo per la frequenza è determinato sulla base dell’effettiva fruizione del servizio deducendo dall’ammontare mensile stabilito a tale titolo tanti ventiduesimi dello stesso quante siano state le giornate di assenza del minore nel mese cui il pagamento si riferisce.
3. Tale modalità viene applicata anche in caso di rinuncia limitatamente al mese di riferimento.
4. Per ciascuna giornata di mancata erogazione del servizio la retta è ridotta nella misura di un ventiduesimo dell’ammontare mensile stabilito.
5. Nel caso di frequenza contestuale ai nidi d’infanzia comunali di due fratelli o di due minori comunque appartenenti allo stesso nucleo familiare, viene applicata una riduzione del 25% a ciascuna retta. Tale riduzione è elevata al 40% nel caso il numero dei bambini/e frequentanti sia superiore a due.
6. La famiglia provvede al pagamento entro i primi 10 giorni del mese successivo.
7. In caso di mancato o incompleto pagamento della retta dovuta, gli interessati sono diffidati a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di apposito avviso, mediante notifica e/o raccomandata con ricevuta di ritorno. Perdurando la morosità è disposta la dimissione del minore dal servizio, impregiudicate le azioni del Comune per il recupero del credito.
Art. 13 bis
Retta per famiglie numerose
1. Alle famiglie con 3 figli conviventi a carico la retta per il/i bambino/i frequentante/i i nidi d’infanzia comunali determinata secondo i valori ISEE corrispondenti alle fasce che vanno dalla lettera B alla lettera G viene ridotta del 20%.
2. Per le famiglie con 4 o più figli conviventi a carico e con un valore ISEE corrispondenti alle fasce che vanno dalla lettera B alla lettera G la retta viene ridotta del 40%.
3. Nei casi previsti al comma 5 dell’art. 13 verra’ applicata la riduzione piu’ favorevole alle famiglie.
Art. 14
Assenze / mantenimento del posto
1. La frequenza al nido d’infanzia è continuativa, può essere interrotta solo per malattia o altra motivata ragione. Le famiglie comunicano tempestivamente e motivano l’assenza della propria bambina o bambino per iscritto.
2. In caso di assenza per malattia di durata superiore ai cinque giorni, la riammissione alla frequenza è subordinata alla presentazione di apposita certificazione medica.
3. In caso di assenza ingiustificata per più di dieci giorni consecutivi di apertura del nido d’infanzia, il bambino o la bambina sono dimessi d’ufficio ed il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento.
4. In caso di assenza giustificata, il posto è tenuto a disposizione per un periodo massimo di sessanta giorni continuativi e in questo periodo la retta è dovuta nella misura prevista dall’art. 13 del presente regolamento. Decorso tale periodo di tempo il bambino/a può essere dimesso/a – previo parere del Comitato di Gestione - e il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento.
- 6. In caso di assenza per malattia superiore ai sessanta giorni il bambino o la bambina sono riammessi alla frequenza dei nidi d’infanzia non appena vi sia disponibilità di posti e indipendentemente dall’esistenza di liste di attesa per l’ammissione.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI NIDI D’INFANZIA
Art. 15
Calendario ed orari
1. Il calendario dell’attività annuale del nido d’infanzia è definito nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali, tenendo conto della normativa vigente in materia di servizi alla prima infanzia.
2. Il nido d’infanzia è aperto di norma tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 7,30 alle 17,30.
3. In rapporto ai tempi di lavoro dei genitori, alle esigenze del territorio e ai bisogni delle bambine e dei bambini, il nido d’infanzia può prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificate rispetto i tempi di apertura del servizio, ferma restando l’elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza ai diversi moduli organizzativi.
4. La giornata al nido è articolata in attività di gioco spontaneo, di gioco guidato e/o strutturato e in momenti integrati di attività di cura sulla base di uno specifico progetto educativo.
5. L’orario di permanenza del bambino/a al nido è comunque flessibile e sarà concordato con la famiglia in relazione alle esigenze della stessa, a quelle prioritarie del bambino/a e a quelle del gruppo di bambini e bambine nel quale è inserito.
6. Ogni inizio d’anno scolastico verrà esposto all’albo del nido d’infanzia il calendario di massima delle iniziative con partecipazione familiare che si terranno presso il nido stesso (festa di Natale, festa di fine anno, ecc.).
Art. 16
La programmazione pedagogica ed organizzativa
1. Ogni nido d’infanzia adotta un progetto educativo nel quale vengono esplicitate le scelte educative, le modalità organizzative, i percorsi educativi, le sperimentazioni o i progetti specifici.
2. Il progetto viene elaborato dagli operatori del nido che ne garantiscono la realizzazione, la verifica e la documentazione.
3. Il progetto educativo viene portato a conoscenza delle famiglie e affisso all’albo.
4. La programmazione, redatta annualmente dal personale dei nidi d’infanzia prevede :
- l’utilizzo delle risorse umane,
- l’organizzazione e la gestione degli spazi,
- la scansione dei tempi e il ritmo delle attività,
- la scelta dei materiali ludico-didattici,
- le modalità di rapporto con le famiglie e con il territorio,
- le iniziative particolari che si svolgeranno in corso d’anno.
5. Per favorire il primo distacco nella vita del bambino/a dalla sua famiglia è prevista una fase di inserimento graduale con la presenza nel nido, per il tempo necessario, di un familiare.
6. Per i/le bambini/e che hanno già frequentato il nido l’anno precedente e che ne rappresentino la necessità, può essere concordata con la famiglia una fase di reinserimento progressiva, fino alla completa frequenza del bambino/a per tutto l’arco della giornata.
7. Il progetto organizzativo di ogni nido d’infanzia prevede sia gruppi di bambini/e suddivisi per età: piccoli, medi, grandi, che gruppi misti d’età al fine di favorire momenti di scambio fra bambini/e di età diverse in funzione di progetti educativi specifici mirati alla continuità educativa.
8. Per le bambine e i bambini appartenenti alla comunità slovena possono essere istituite, compatibilmente con le esigenze strutturali e/o organizzative, sezioni di lingua slovena con personale educativo avente conoscenza di detta lingua.
Art. 17
Alimentazione
1. Il momento del pasto assume importante valenza educativa.
2. Il menù adottato dai nidi d’infanzia è approvato dalla locale azienda per i servizi sanitari.
3. Esso è strutturato in modo da garantire ai bambini e alle bambine un’alimentazione equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto il profilo del gusto, nel rispetto della stagionalità dei prodotti. Il menù sarà di norma articolato in modo da assicurare una cadenza analoga a quello delle scuole materne e delle suole elementari.
4. Le famiglie possono richiedere per i propri figli la somministrazione di diete speciali, per rispondere alle esigenze nutrizionali di bambini e bambine che presentino certificati problemi di alimentazione o esigenze collegate alle convinzioni religiose delle famiglie.
5. Presso ogni nido può essere istituita, su richiesta dei genitori, una Commissione mensa composta da rappresentanti dei genitori e da tecnici/funzionari comunali cui partecipa, su richiesta dei genitori, un rappresentate dell’azienda fornitrice dei pasti con il compito di controllare la qualità dei cibi erogati in relazione ai cibi proposti. Inoltre, allo scopo di approfondire e diffondere i temi dell’educazione alimentare, detta Commissione avrà il compito di organizzare degli incontri specifici con le famiglie.
CAPO IV
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE: ORGANISMI COLLEGIALI
Art. 18
Organismi collegiali
1. I nidi d’infanzia rispettano e valorizzano il ruolo educativo attivo proprio delle famiglie e garantiscono ad esse la massima informazione sul progetto educativo e sulla gestione del servizio.
2. Le famiglie, assieme agli educatori, collaborano alla definizione delle scelte educative e contribuiscono alla programmazione e verifica delle attività attraverso i seguenti organismi collegiali:
- i Comitati di Gestione
- l’Assemblea dei genitori
- la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Gestione
Art. 19
Comitato di gestione
1. Il Comitato di Gestione di ciascun servizio è composto da:
- il Coordinatore
- tre rappresentanti dei genitori, eletti dalla relativa Assemblea
- tre rappresentanti del personale, eletti dalla relativa Assemblea, di cui uno appartenente al personale ausiliario.
2. I componenti del Comitato di Gestione durano in carica 2 anni. Essi decadono dal loro incarico in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. I componenti decadono inoltre dall’incarico in ogni caso non abbiano più titolo per far parte delle rispettive assemblee.
3. Nella prima seduta dopo la nomina, vengono eletti il Presidente ed il Vicepresidente, scelti tra la rappresentanza dei genitori.
4. Il Comitato si riunisce almeno due volte l’anno ed ogniqualvolta lo decida il Presidente o lo richieda un terzo dei componenti, rispetto le singole rappresentanze.
5. Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento di almeno quattro componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.
6. I compiti del Comitato sono quelli previsti dalla vigente legge regionale sugli asili nido.
7. Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, il Dirigente del Servizio o altro funzionario da lui delegato. Può inoltre partecipare alle sedute chiunque altro il Comitato, con decisione a maggioranza, ritenga opportuno.
8. Le convocazioni delle sedute sono effettuate con avvisi scritti, contenenti l’ordine del giorno, da recapitare agli interessati con almeno tre giorni di anticipo.
9. Entro 7 giorni dalla seduta, i verbali, redatti a cura del Coordinatore del servizio, sono pubblicati all’albo del nido, per 10 giorni, ed inviati all’Area Educazione e Condizione Giovanile.
10. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei genitori alla vita del nido d’infanzia, il Comitato di Gestione convoca almeno due volte l’anno, l’Assemblea dei genitori, per illustrare i programmi ed il funzionamento dei servizi e per un dibattito sugli indirizzi organizzativi e pedagogici.
Art. 20
Assemblea dei genitori
1. L’Assemblea dei genitori è composta da entrambi i genitori esercenti la potestà genitoriale di ciascuno dei bambini/e iscritti al nido ed è presieduta, di norma dal Presidente del Comitato di Gestione.
2. Le riunioni dell’Assemblea sono tenute dopo la chiusura della normale attività di nido presso la struttura di appartenenza ed alle stesse assiste il coordinatore responsabile.
3. La convocazione è fatta dal Presidente del Comitato, con avviso da affiggersi all’albo del nido con almeno 7 giorni di anticipo.
4. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale a cura del Coordinatore. Lo stesso sarà affisso all’albo della struttura ed inviato all’Amministrazione comunale.
5. Le funzioni dell’Assemblea sono di due ordini:
- di organismo di base, per l’elezione dei rappresentanti delle famiglie in seno al Comitato di Gestione;
- di organismo di partecipazione permanente alla vita del nido.
Art. - 21
Elezione dei rappresentanti delle famiglie nel comitato di gestione
1. Ai fini dell’elezione dei rappresentanti delle famiglie nel Comitato di Gestione, tutti i componenti dell’Assemblea sono elettori ed eleggibili.
2. La convocazione dell’Assemblea ove non esista il Presidente viene fatta dal Coordinatore responsabile del nido d’infanzia.
3. All’ora indicata nell’avviso di convocazione, quale che sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a sei, su invito del Presidente - o, ove non esista, del Coordinatore responsabile - l’Assemblea designa nel proprio ambito i componenti dell’ufficio di seggio, composto da un Presidente e da due scrutatori.
4. Costituito l’ufficio di seggio la votazione avviene a scrutinio segreto.
5. Ciascun genitore può indicare nella scheda non più di due nominativi.
6. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di voto, sarà affisso l’elenco degli aventi diritto al voto.
7. Chiusa la votazione, il Presidente dell’ufficio di seggio coadiuvato da due scrutatori, procede allo spoglio delle schede, accerta il risultato e proclama eletti i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
8. Non possono far parte contemporaneamente del Comitato di Gestione entrambi i genitori di un minore.
9. Delle operazioni di voto è steso verbale che viene immediatamente affisso all’albo della struttura e consegnato in copia al Coordinatore responsabile per il successivo inoltro all’Amministrazione comunale.
10. In ogni momento, entro il biennio di validità delle nomine, in caso di rinuncia o comunque di cessazione dall’incarico di un rappresentante dei genitori nel Comitato, lo stesso viene automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. Solo in caso di mancanza di possibili sostituti, si procede ad una nuova votazione, con le modalità di cui al comma precedente.
Art. 22
Conferenza dei presidenti dei comitati di gestione
1. La Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Gestione è composta dai Presidenti di tutti i Comitati di Gestione, che potranno essere sostituiti dal Vicepresidente o altro componente di volta in volta delegato.
2. In ciascuna riunione assume la presidenza il più anziano di età dei partecipanti.
3. Alle riunioni possono intervenire il Dirigente del servizio o altro funzionario da lui delegato, i coordinatori dei nidi d’infanzia e - su invito della Conferenza - altre persone esperte in materie attinenti alle funzioni ed alla gestione dei nidi.
4. Oltre che nei casi espressamente previsti dal presente regolamento, la Conferenza esprime parere su tutte le materie di competenza dei Comitati di Gestione, al fine di assicurare uniformità di orientamenti e di indirizzi.
5. Le riunioni della conferenza vengono indette dal Dirigente dei Servizi Educativi ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche su proposta dei Comitati di gestione.
CAPO V
IL PERSONALE
Art. 23
Figure professionali
1. Al funzionamento dei nidi d’infanzia concorrono il personale educativo, ausiliario o d’appoggio e i coordinatori.
2. Gli educatori hanno competenze relative all’educazione e alla cura dei bambini/e, alla relazione con le famiglie e collaborano con i coordinatori per il buon funzionamento del servizio.
3. Gli operatori d’appoggio svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento del servizio.
4. I Coordinatori svolgono compiti di elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo, organizzativo e gestionale del nido. Coordinano l’attività di tutto il personale e sono responsabili del buon funzionamento del nido cui sono preposti.
5. L’attività di tutto il personale si svolge secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità, in modo da valorizzare l’apporto professionale di ciascuno.
6. Le modalità e i requisiti per l’accesso all’impiego, lo stato giuridico ed il trattamento economico di tutto il personale sono disciplinati dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati e dal regolamento generale per il personale comunale.
Art. 24
Assemblea del personale
1. L’assemblea del personale è costituita da tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso il nido; è presieduta dal Coordinatore responsabile.
2. L’assemblea si riunisce, al di fuori dell’orario di apertura dei servizi, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata dell’Amministrazione o di almeno tre componenti l’assemblea stessa.
3. Oltre ai compiti ad essa affidati dalle vigenti norme, è compito dell’assemblea discutere sulle problematiche, anche quotidiane, del servizio ed elaborare le strategie di intervento, ove le stesse comportino il coinvolgimento di tutto il personale.
4. Per quanto attiene alle elezioni dei componenti l’assemblea all’interno dei Comitati di Gestione di cui all’art. 19, si applicano le seguenti disposizioni:
- sono eleggibili solo i dipendenti di ruolo o con incarico annuale;
- la votazione è effettuata mediante scheda segreta
- ciascun dipendente può votare per non più di due nomi.
Art. 25
Collegio degli educatori
1. Il collegio degli educatori è composto dal Coordinatore responsabile di ciascun nido, che lo presiede, e da tutto il personale educativo assegnato al nido.
2. E’ compito del collegio definire in concreto la programmazione delle attività, specificandone modi e tempi, per il perseguimento degli obiettivi desumibili dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, concordare le modalità per i rapporti con le famiglie, discutere di tutte le problematiche del nido.
3. Il collegio si riunisce di norma una volta al mese e tutte le volte che il coordinatore responsabile lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di uno o più educatori.
Art. 26
Formazione permanente
1. Ogni anno vengono organizzati corsi di formazione ed aggiornamento per tutte le figure professionali che operano nei nidi d’infanzia al fine di garantire una adeguata e crescente professionalità.
PARTE II
SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO E NUOVE SPERIMENTAZIONI
Art. 27
Obiettivi
1. I servizi integrativi al nido d’infanzia si caratterizzano per la flessibilità organizzativa.
2. Tali servizi costituiscono opportunità diversificate che ampliano gli interventi educativi verso l’infanzia dando alle famiglie diverse opportunità modellate sui loro differenziati bisogni così da soddisfare le molteplici tipologie e organizzazioni familiari.
Art. 28
Caratteristiche
1. I servizi integrativi al nido d’infanzia hanno caratteristiche educative, ludiche e di socializzazione. Sono luoghi in cui il bambino/a condivide l’esperienza ludica con coetanei con o senza la presenza di genitori e familiari. L’organizzazione degli spazi suggerisce al bambino/a itinerari di gioco che invitano all’esplorazione e facilitano l’incontro e la socializzazione tra coetanei stimolando la crescita di autonomia.
2. Più specificamente essi possono articolarsi:
- centri per bambini/e e genitori, pensati ed organizzati per accogliere bambini e bambine dai 0 ai 36 mesi assieme ai loro genitori o ad adulti che quotidianamente si occupano di loro, in modo da garantire occasioni di gioco e socializzazione fra bambini/e e favorire la corresponsabilità fra adulti, genitori ed educatori;
- spazi di accoglienza destinati a bambini e bambine di età compresa fra i diciotto ed i trentasei mesi con opportunità educative di socializzazione con coetanei per un tempo massimo di permanenza di cinque ore giornaliere privi di servizi di mensa e spazi per il riposo pomeridiano;
- servizi educativi e di cura presso il domicilio delle famiglie o degli educatori;
- micronidi spazi di accoglienza per bambini e bambine dai ventiquattro ai trentasei mesi pensati ed organizzati nelle scuole comunali dell’infanzia;
- altre iniziative educative, di animazione e di cura per bambini/e fino ai tre anni di età anche organizzate e autogestite da associazioni di genitori;
- servizi integrati per l’infanzia che superino l’attuale separazione tra nidi e materne.
Art. 29
Programmazione ed organizzazione
1. Ogni tipologia di servizio integrativo ha un suo specifico progetto educativo in cui vengono indicate scelte educative, modalità e percorsi.
2. La programmazione pedagogico/organizzativa dei servizi viene redatta e comunicata alle famiglie con le stesse modalità già previste all’art. 16 relativamente ai nidi d’infanzia.
3. Le figure professionali di riferimento sono le stesse previste dall’art. 23 relativamente ai nidi d’infanzia.
4. Modalità di ammissione, calendari, orari e rette saranno definiti annualmente secondo le specifiche caratteristiche di ciascuna tipologia di servizio integrativo.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 30
Abrogazione di disposizioni incompatibili
1. Sono abrogati il Regolamento Comunale degli Asili Nido approvato con deliberazione consiliare n° 136 dd. 15/7/1991 egli altri atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
Art. 31
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’esame, senza rilievi, da parte dell’Organo Regionale di Controllo.
ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO PER I NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI TRIESTE
TABELLA PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L’INSERIMENTO NEI NIFI D’INFANZIA DEL COMUNE DI TRIESTE
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1 |
bambina/o in situazione di disabilità (con certificazione dell’ASS ai sensi della L. 104/92) |
300 |
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2 |
bambina/o in situazione di rischio documentata dai Servizi Sociali del Comune, dall’Azienda Servizi Sanitari o altro Ente Pubblico |
150 |
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3 |
bambino/a ristretto in carcere con la madre o bambina/o in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza |
150 |
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4 |
bambino/a che ha o convive con un solo genitore |
20 |
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5 |
bambina/o in affido o adozione |
15 |
|
6 |
presenza nel nucleo familiare di un genitore con condizioni fisiche e /o psichiche invalidanti (superiori al 70% e documentate dall’ASS) |
60 |
|
7 |
genitori che debbano accudire altri parenti conviventi disabili (con certificazione dell’ASS di competenza) |
50 |
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8 |
Nucleo familiare in situazione di disagio economico per la quale i Servizi Assistenziali del Comune abbiano attuato nell’ultimo anno un intervento di sostegno economico |
50 |
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9 |
nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l’accesso ai nidi d’infanzia avesse diritto ad un esonero dal pagamento della retta al nido, fascia “A” |
50 |
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10 |
nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l’accesso ai nidi d’infanzia avesse diritto ad un esonero dal pagamento della retta al nido, fascia “B” |
40 |
|
11 |
nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l’accesso ai nidi d’infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione “C” |
35 |
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12 |
nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l’accesso ai nidi d’infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione “D” |
30 |
|
13 |
nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l’accesso ai nidi d’infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione “E” |
25 |
|
14 |
nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l’accesso ai nidi d’infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione “F” |
20 |
|
15 |
nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l’accesso ai nidi d’infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione “G” |
15 |
|
16 |
nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l’accesso ai nidi d’infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione “H” |
10 |
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17 |
nucleo familiare che sulla base del proprio ISEE e delle tariffe in vigore per l’accesso ai nidi d’infanzia avesse diritto alla fascia di contribuzione “I” |
5 |
|
18 |
genitori conviventi lavoratori o studenti o unico genitore convivente lavoratore o studente o disoccupato |
80 |
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19 |
genitori conviventi entrambi disoccupati |
80 |
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20 |
per ogni minore di età inferiore a 3 anni convivente con la/il bambina/o per la/il quale si chiede l’iscrizione. Viene assegnato il punteggio anche in caso di gravidanza della madre convivente purché il bambino nasca entro il successivo 31 maggio. |
40 |
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21 |
per ogni minore tra 3 e 6 anni convivente con la/il bambina/o per la/il quale si chiede l’iscrizione |
35 |
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22 |
per ogni minore tra 7 e 11 anni convivente con la/il bambina/o per la/il quale si chiede l’iscrizione |
30 |
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23 |
per ogni minore tra 12 e 15 anni convivente con la/il bambina/o per la/il quale si chiede l’iscrizione |
20 |
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24 |
pendolarità lavorativa giornaliera in territorio extraprovinciale |
10 |
NB In tutti i casi in cui si fa riferimento nella tabella punteggi alla convivenza, la stessa è condizione dichiarabile solo se documentata da stato di famiglia;
- per bambina/o disabile si intende bambina/o con dichiarazione di handicap ai sensi della L. 104/92;
6) viene considerata invalidante anche una malattia cronica che impedisca o diminuisca sensibilmente la capacità di accudire i propri figli, se certificata dal medico di base dipendente o convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale o della A.S.S. o altra struttura sanitaria pubblica;
9) viene considerato il lavoro dipendente o autonomo, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata complessiva almeno trimestrale con rapporto lavorativo in essere alla data di presentazione della domanda di iscrizione o nel semestre precedente. Vengono considerati i corsi del sistema di istruzione e di quello di istruzione e formazione, statale, paritario e parificato, nonché i corsi universitari limitatamente alla prima laurea. Nel caso di iscrizione all’Università ad anni successivi al primo, si attribuisce il punteggio solo se superati almeno due esami negli ultimi dodici mesi. Sono equiparati ai lavoratori/studenti coloro che sono titolari di una borsa di studio post-laurea, di un assegno di ricerca universitaria, coloro che seguono una scuola di specializzazione post-laurea (compresi i masters) ovvero un dottorato di ricerca ovvero corsi o tirocini richiesti per il conseguimento di un titolo professionale;
18-19) viene considerato stato di disoccupazione solo quello documentabile sulla base della Dichiarazione ai sensi del D.lgs. 297/2002, art. 3, comma 2;
20-21-22-23) non viene conteggiata/o la/il bambina/o per il/la quale si chiede l’iscrizione. L’età viene calcolata al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di iscrizione.
